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Legge 29/12/2003 n. 376

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri dì rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonchè le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di Legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi quarto e quinto, della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'art. 27, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell'art. 3 del De- creto-Legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con Decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del Decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il Decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.». LEGGE 29-11-2003 N. 376 – Finanziamento di interventi per opere pubbliche. Nota all'art. 1:

-L'art. 2 della Legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali, è il seguente: «Art. 2 (Prosecuzione degli interventi per la città di Siena).

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per gli interventi di cui ai citati

articoli 2, 3 e 4 della Legge 9 marzo 1976, n. 75, è ripartita con Decreto delMinistro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della Legge 9 marzo 1976, n. 75, è disposta con Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata Legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le comunica al comune.».

Art. 2.

1. È autorizzata la spesa di 60.863.000 euro per l'anno 2003, di 51.627.000 euro per l'anno 2004 e di 48.777.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente Legge, nella misura e in favore dei soggetti indicati nella medesima tabella.

2. Per il sostegno dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nei distretti economico-produttivi di Cassino, Coreno Ausonio e Sora investiti dalla crisi, sono assegnati alla regione Lazio 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Per gli interventi finalizzati alla difesa del mare, di cui alla Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, è stanziata la somma di 2.500.000 euro per l'anno 2003.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 68.363.000 euro per l'anno 2003, a 56.627.000 euro per l'anno 2004 e a 53.777.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 29.626.000 euro per l'anno 2003, a 14.077.000 euro per l'anno 2004 e a 13.077.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 28.812.000 euro per l'anno 2003, a 33.350.000 euro per l'anno 2004 e a 32.954.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 7.450.000 euro per l'anno 2003, a 7.650.000 euro per l'anno 2004 e a 7.150.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute e quanto a 2.475.000 euro per l'anno 2003, a 1.550.000 euro per l'anno 2004 e a 596.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nota all'art. 2:

-La Legge 31 dicembre 1982, n. 979, reca: «Disposizioni per la difesa del mare».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

2. Le risorse previste dall'articolo 27, comma 3, della citata Legge n. 412 del 1991, non utilizzate dall'Istituto per il credito sportivo alla data di entrata in vigore della presente Legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le citate risorse sono destinate all'Istituto per il credito sportivo, ai fini della concessione di contributi ovvero di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture destinate a ospitare, con carattere di continuità, attività o eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale, nonchè per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili destinati a sede del Museo dello sport, di cui all'articolo 1 della Legge 28 novembre 2001, n. 426.

3. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2 sono stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. LEGGE 29-11-2003 N. 376 – Finanziamento di interventi per opere pubbliche. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Note all'art. 3:

-Il testo del comma 3 dell'art. 27 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, è il seguente: «3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui è attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al Decreto- Legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni.».

-Il testo dell'art. 1 della Legge 28 novembre 2001, n. 426, recante misure contro la violenza nello sport e il doping - Istituzione del Museo dello sport italiano, è il seguente: «Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 5,5 miliardi per anno 2002, per la realizzazione di progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e al doping, nonchè all'istituzione del Museo dello sport italiano. Per le spese di funzionamento del Museo dello sport italiano è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dal 2002. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente Legge nonchè la ripartizione delle risorse necessarie.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente Legge, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500 milioni a decorrere dal 2003, si provvede quanto a lire 6 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

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